Valleagno Camper Club

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “VALLEAGNO CAMPER CLUB”

 

Art 1 – Denominazione e sede dell’associazione

1. È costituita l’Associazione “VALLEAGNO CAMPER CLUB”.

2. L’Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.

3. L’ attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla l.r. n. 28/1996.

4. L’Associazione ha sede in VALDAGNO.

Art 2 – Scopi dell’Associazione

1. L’Associazione “VALLEAGNO CAMPER CLUB” persegue i seguenti scopi:

Contribuire ad  armonico sviluppo del turismo itinerante nel corretto e rigoroso rispetto dell’ambiente;Perseguire  la mutua solidarietà e l’amicizia tra gli associati favorendo la partecipazione di tutti i soci;Far crescere l’associazionismo mediante l’organizzazione di attività ricreative e culturali;Favorire  il turismo itinerante con particolare riferimento al territorio locale, italiano ed europeo;collaborare con Enti pubblici e privati al fine di sviluppare iniziative in sintonia con gli scopi statutari;collaborare con le altre Associazioni del turismo itinerante;

2. L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell’Associazione

1. L’Associazione “VALLEAGNO CAMPER CLUB”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende:

Promuovere e sviluppare iniziative finalizzate ad un armonico sviluppo del turismo itinerante nel corretto e rigoroso rispetto dell’ambiente naturale;Promuovere e sviluppare la mutua solidarietà e l’amicizia tra gli associati favorendo la democratica partecipazione di tutti i soci;Far crescere l’associazionismo mediante l’organizzazione di uscite collettive ricreative, culturali e sportive;Promuovere il turismo itinerante con particolare riferimento al territorio locale, italiano ed europeo anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni;Promuovere attività finalizzate alla soluzione dell’annoso problema del rimessaggio dei veicoli ricreazionali;Favorire la collaborazione con Enti pubblici e privati al fine di sviluppare iniziative in sintonia con gli scopi statutari;Favorire la collaborazione  con le altre Associazioni del turismo itinerante per lo scambio di informazioni e/o l’organizzazione comune di attività;

2. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART 4 – Requisiti di ammissione

1. L’Associazione “VALLEAGNO CAMPER CLUB” è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e gli scopi statutari.

2. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all’associazione

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’associazione.

4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.

6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’Associazione.

Art 6 – Esclusione del socio

Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi quali:

Aver tenuto comportamenti apertamente in contrasto con gli scopi e le finalità dell’Associazione;Mancato rinnovo della quota societaria;

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri  che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio

Art 7 – Risorse economiche dell’Associazione

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quota associativa, se prevista dall’Assemblea;

– contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;

– contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;

– contributi di organismi internazionali;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;

– beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell’Associazione;

– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L’importo della quota associativa, se deliberata dell’Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 8 – Bilancio dell’Associazione

1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 – Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice-presidente

– il Collegio dei Revisori dei conti

– il Collegio dei Probiviri

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci

L’Assemblea può essere convocata  altresì  su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di 3 deleghe.

7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente

e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in

libera visione a tutti i soci.

Art 11 – L’Assemblea Ordinaria

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L’Assemblea ordinaria:

– determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

– elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;

– discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

– approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;

– discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione.

Art 12 – L’Assemblea Straordinaria

1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.

2. L’Assemblea straordinaria:

– modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione e il Vice-Presidente,  il Segretario, il vice segretario ed il tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

– predisporre il programma generale dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea ordinaria

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

– assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione .

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

– deliberare, secondo quanto dispone l’art 5 del presente statuto, l’esclusione del socio

– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.

Art 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art 16 – Il Collegio dei Probiviri

1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di derimere  eventuali controversie che possano insorgere in seno all’Associazione e di decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio in merito ai casi di esclusione.

2. Il Collegio dei Probiviri dei conti è composto da tre membri. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.